(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40
                        del 5 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Dopo l'art. 4 della L.R. 15 dicembre 1994, n. 94 e' aggiunto il
seguente articolo 4-bis: