(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 5 novembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 4 della L.R. 15 dicembre 1994, n. 94 e' aggiunto il seguente articolo 4-bis: